18 Aprile 2024
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Il danno psichico: un inquadramento concettuale

CONSULENZA PERITALE
scritto da Alessio Ceccotti il 13-07-2021 19:28
di Alessio Ceccotti


Il termine “danno psichico”, pur potendone dare una lettura squisitamente psicologica, rimanda innanzitutto ad un concetto di natura giuridica, dal momento che si ricollega al tema generale del danno alla persona e alla risarcibilità giudicabile in sede civile. Il Codice Civile prevede che “qualsiasi fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” (Ferrari, 2019). Principalmente, i fatti che possono essere oggetto di iter processuale in questione possono essere suddivisi in due grandi categorie, che si distinguono l’un l’altra rispetto al riconoscimento, in seguito ai fatti occorsi alla persona lesa, di una conseguenza negativa di natura economica come una diminuzione del patrimonio o un mancato guadagno del danneggiato: si parla appunto in questi casi di danno patrimoniale. In altri casi, in cui non si configura un danno relativo al patrimonio, ci si riferisce a un danno “non patrimoniale”, che riguarda le situazioni in cui ad essere leso è un valore inerente la persona, e va ricondotto all’art. 2059 del Codice Civile.

L’interpretazione della norma, che ha fatto più volte giurisprudenza rispetto alle categorie e casistiche da ricondurre al danno non patrimoniale, ha avuto il massimo momento di chiarificazione con l’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione che con la sentenza dell’11 novembre 2008 n. 26972 hanno stabilito come il danno non patrimoniale debba essere suddiviso in due categorie:

• il danno morale “puro”, cioè la sofferenza soggettiva in sé, considerata come turbamento dell’animo, senza degenerazioni patologiche della sofferenza

• il danno biologico, il quale “ricorre ove il turbamento dell’animo, il dolore intimo sofferti siano accompagnati da degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente”.

Il danno biologico, quindi, riguarda tutte le situazioni lesive della persona nella sua complessiva integrità fisica e psichica. Lo chiarisce ulteriormente il D.Lgs. 209 del 2005, all’Art. 138, in cui si afferma che: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.

Il concetto di danno biologico rimanda in ogni caso alla tutela dell’uomo nel nostro ordinamento giuridico nella facoltà di poter impiegare le personali energie fisiche e psichiche. Ne discende il diritto di preservare l’integrità fisica e psichica della persona ed in generale di tutelarne la salute, così come diritto riconosciuto dalla Costituzione all’art. 32. Riferirsi al “danno psichico”, quindi, significa fare riferimento da un punto di vista normativo al “danno biologico” in quanto “danno non patrimoniale”, dal momento che il legislatore riconosce l’integrità fisica e psichica come aspetto unitario delle conseguenze lesive a seguito di un danno. Intendiamo per danno psichico sia la conseguenza di un danno fisico riportato dalla vittima, sia l’alterazione mentale riscontrabile indipendentemente da una lesione (Franzoni, 2010).

Il danno psichico, così come una lesione d’organo, può configurarsi come una vera e propria menomazione e/o patologia psichica ed interessa l’equilibrio psichico globale della persona lesa, con compromissione duratura ed obiettiva che riguarda la personalità individuale, riguardando una o più funzioni psichiche e si stabilizza nell’arco di uno o due anni (Abazia, 2018). Possiamo quindi indicare con “danno psichico” una realtà psichica che risulta non transitoria e neanche puramente soggettiva e che “anche in assenza di alterazioni documentabili dell’organismo fisico, riduce in qualche misura le capacità, le potenzialità, la qualità della vita della persona” (Quadrio, 1990), menomazioni documentabili in seguito ad accurato esame psicodiagnostico (Cimino e Vasapollo, 2009).

La Suprema Corte, più volte ha confermato la necessità di affrontare il tema del danno biologico attraverso una “personalizzazione” del danno ogni qualvolta si debba procedere alla decisione su un risarcimento. Riferendosi ad un danno responsabile di una lesione dell’integrità fisica e psichica, il danno biologico deve necessariamente essere definito caso per caso perché si possa individuare la particolare declinazione del pregiudizio subito, considerando se, nella compromissione permanente, prevalgano aspetti relativi all’assetto personologico e delle funzioni psichiche. Da questo punto di vista, una semplice categorizzazione nosografica di tipo medico-legale non soddisfa le esigenze valutative per descrivere accuratamente le dimensioni della personalità.

L’accertamento di una condizione di danno psichico presuppone una valutazione ampia, che vada sicuramente ad accertare l’eventuale sussistenza di una psicopatologia che può essere valutata da uno psichiatra forense, ma non si esaurisce con tale accertamento. Spesso, al fine di valutare a fondo la tipologia e l’entità del danno occorre il coinvolgimento dello psicologo, il quale è in grado di fare un accertamento più approfondito “avendo fra le sue competenze la possibilità di effettuare diagnosi con strumenti di indagine, quali il colloquio clinico e i test appropriati, ai fini dell’accertamento e la valutazione del danno (come consentito e disposto dall’art. 1 della legge n° 56/89)”. Pertanto, in questi casi in cui è necessaria un ampio accertamento, il professionista da dover coinvolgere nella valutazione del danno è lo psicologo forense in quanto “lo studio della psicologia e della psicopatologia dell’individuo è un ambito clinico assegnato alla Psicologia” (Ordine psicologi del Lazio, 2012).

Nelle fattispecie della consulenza psicologica per la valutazione di un danno psichico, il professionista può essere coinvolto prestando il suo ufficio in situazioni diverse fra loro. Svolge il pubblico ufficio in sede civile quando il Giudice decide di avvalersi di un consulente di particolare competenza tecnica (art. 61 c.p.c.) per poter addivenire alle conclusioni in merito alla risarcibilità del danno. Si parla in questo caso di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) che avrà il compito di redigere una relazione psicologico-giuridica rispondente al quesito del Giudice espresso in sede di udienza di conferimento. Il CTU può, anche senza una nomina formale del giudice, avvalersi dell’opera di altri esperti specialisti per poter acquisire altri elementi necessari per elaborare la relazione. A tale figura, l’ausiliario del CTU, è demandato uno specifico accertamento tecnico ed il CTU si assume la responsabilità morale e scientifica delle conclusioni raggiunte dal collaboratore (Toppetti, 2016). L'intervento dell'esperto può inoltre essere richiesto in fase processuale dall’avvocato, che, al momento del conferimento dell’incarico al CTU, decide di nominare un consulente tecnico di parte (CTP) allo scopo di seguire l’iter delle 5operazioni peritali del CTU, potendo solo proporre specifiche indagini e formulare eventuali riserve (Abazia, 2018; Ordine degli psicologi della Toscana, 2017). Inoltre, la consulenza dell’esperto può essere richiesta in sede stragiudiziale dall’avvocato anche in assenza di un CTU nominato dal Giudice durante l’iter processuale, oppure in una fase precedente dal danneggiato in prima persona, ma più frequentemente dall’avvocato, per valutare sussistenza e consistenza del danno lamentato e se risponde ai requisiti giuridici e medico-legali.


BIBLIOGRAFIA


ABAZIA L. (2018), Il danno psicologico ed esistenziale. Modelli di perizie, diagnosi, valutazione e calcolo. FrancoAngeli, Milano.

CIMINO, L., VASAPOLLO, D. (2009), “Considerazioni in merito all’uso dei test mentali nella quantificazione del danno biologico di natura psichica”, Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, Vol. III – N. 2 – Maggio-Agosto 2009

FERRARI, G. (2019), Codice Civile e leggi complementari. Hoepli, Milano.

FRANZONI, M. (2010). Il danno risarcibile. Giuffré Editore, Milano.

ORDINE PSICOLOGI DEL LAZIO (2012), Linee guida per l’accertamento e la valutazione pssicologico-giuridica del danno alla persona.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA (2017), Le buone prassi per lo psicologo consulente tecnico d’ufficio e di parte in ambito civile.

QUADRIO A. (1990), Presentazione, in Danno biologico e danno psicologico, di D. Pajardi, Giuffré, Milano.

TOPPETTI F. (2016), Il danno psichico e la prova del processo. Profili sostanziali e processuali dell’accertamento, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN).




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